(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 22 giugno 2005) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli) con la quale, al fine di agevolare l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attivita' agricole, non assimilati ai rifiuti urbani, l'amministrazione regionale e autorizzata a concedere contributi «una tantum» ai comuni ed ai servizi pubblici istituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto l'Art. 18, comma 12 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002) con il quale all'Art. 1, comma 1 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, le parole «e dei servizi pubblici istituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono state sostituite da «e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267»; Vista la delibera della giunta regionale n. 3328 di data 31 ottobre 2003 «Approvazione preliminare alla notifica alla Commissione europea del regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi «una tantum» a favore dei comuni e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo n. 267/2000 al fine di agevolare l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attivita' agricole, non assimilati ai rifiuti urbani»; Vista la delibera della giunta regionale di generalita' n. 673 di data 19 marzo 2004 con la quale si e' ritenuto, stante la complessita' dei procedimenti connessi con la notifica del regolamento alla Commissione europea ed in relazione all'esiguita' dello stanziamento, di ricondurre l'intervento in parola all'erogazione di aiuti a titolo di «de minimis»; Visto il regolamento CE n. 69/2001 della commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore detti «de minimis»; Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 con il quale si dispone che, qualora non siano previsti per legge, i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 654 del 10 aprile 2005; Decreta: E' approvato il «Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi "una tantum" a favore dei comuni e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attivita' agricole, non assimilabili ai rifiuti urbani», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 31 maggio 2005 ILLY