(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 25 del 22 giugno 2005)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la  legge  regionale  28 agosto  2001,  n.  17  (Norme  di
semplificazione  in  materia di gestione dei rifiuti agricoli) con la
quale,  al  fine  di agevolare l'attivazione del servizio integrativo
per  la  gestione  dei rifiuti prodotti dalle attivita' agricole, non
assimilati   ai   rifiuti   urbani,   l'amministrazione  regionale  e
autorizzata  a  concedere  contributi  «una  tantum»  ai comuni ed ai
servizi pubblici istituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
    Visto  l'Art.  18, comma 12 della legge regionale 15 maggio 2002,
n.  13  (Disposizioni  collegate  alla legge finanziaria 2002) con il
quale  all'Art.  1,  comma 1 della legge regionale 28 agosto 2001, n.
17,  le parole «e dei servizi pubblici istituiti ai sensi del decreto
legislativo  18 agosto  2000, n. 267» sono state sostituite da «e dei
soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di
cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267»;
    Vista  la  delibera  della  giunta  regionale  n.  3328  di  data
31 ottobre   2003   «Approvazione   preliminare  alla  notifica  alla
Commissione  europea  del  regolamento  concernente  i  criteri  e le
modalita'  per la concessione di contributi «una tantum» a favore dei
comuni  e  dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani
nelle  forme  di  cui  al  decreto legislativo n. 267/2000 al fine di
agevolare  l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei
rifiuti  prodotti dalle attivita' agricole, non assimilati ai rifiuti
urbani»;
    Vista la delibera della giunta regionale di generalita' n. 673 di
data   19 marzo   2004  con  la  quale  si  e'  ritenuto,  stante  la
complessita'   dei   procedimenti   connessi   con  la  notifica  del
regolamento  alla  Commissione  europea ed in relazione all'esiguita'
dello    stanziamento,   di   ricondurre   l'intervento   in   parola
all'erogazione di aiuti a titolo di «de minimis»;
    Visto  il  regolamento  CE  n.  69/2001  della  commissione,  del
12 gennaio  2001,  relativo  all'applicazione degli articoli 87 ed 88
del trattato CE agli aiuti di importanza minore detti «de minimis»;
    Visto  l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 con il
quale si dispone che, qualora non siano previsti per legge, i criteri
e  le  modalita'  ai  quali  l'amministrazione  regionale  e gli enti
regionali  devono  attenersi  per  la  concessione  di incentivi sono
predeterminati con regolamento;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 654 del
10 aprile 2005;
                              Decreta:

      E'  approvato  il  «Regolamento  concernente  i  criteri  e  le
modalita'  per la concessione di contributi "una tantum" a favore dei
comuni  e  dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani
nelle  forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al
fine  di  agevolare  l'attivazione  del  servizio  integrativo per la
gestione   dei   rifiuti   prodotti  dalle  attivita'  agricole,  non
assimilabili  ai  rifiuti  urbani»,  nel  testo  allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 31 maggio 2005
                                ILLY